Il certificato civile riporta solo i provvedimenti di natura civile, quali interdizione, inabilitazione, dichiarazione di fallimento, pene accessorie che comportano limitazioni alla capacità Civile (perdita o revoca della cittadinanza), così come previsto dall'art. 26 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario.
Si ricorda che tutti i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.
Dal primo gennaio 2012, nel caso in cui i certificati vengano richiesti per essere prodotti a Pubbliche Amministrazioni o a gestori di pubblici servizi (ad esempio certificati da produrre per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche, concessione della cittadinanza italiane ecc) non dovranno più essere richiesti a questo Ufficio.
Infatti, l’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 prescrive che i fatti e le qualità personali oggetto del certificato civile possono essere autocertificati dall'interessato in sostituzione del certificato emesso dall'ufficio Locale del Casellario Giudiziale; di conseguenza i certificati rilasciati da questo Casellario ai privati non potranno essere esibiti ad altre Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi (art. 40 d.p.r. 28/12/2000). Per effetto dell’entrata in vigore delle modifiche all’art. 40 d.p.r. 445/2000 tutte le certificazioni riporteranno, a pena di nullità, la seguente dicitura: "A partire dal 1 Gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 c.2 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445)".
La ratio della norma introdotta con dalla modifica è quello di promuovere l’utilizzo dell’autocertificazione da parte del privato cittadino: infatti, il comma 1 dell’art. 40 d.p.r. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della legge 183/2011, prevede che nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione o con i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà siano sempre sostituiti con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, cioè con le c.d. autocertificazioni.
L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445/2000) ma non costa nulla.
Si ricorda che il privato cittadino può ricorrere all’autocertificazione anche nei rapporti con enti privati (banche, assicurazioni, sportelli postali ecc…) purché questi vi acconsentano. |