COME | Procedimento penale: l’istanza di liquidazione si deposita in carta semplice presso la segreteria del Magistrato che ha provveduto alla nomina del perito.
L’istanza deve contenere:
- estremi del procedimento
- dati anagrafici del perito
- indicazione della perizia effettuata
- importo richiesto.
L’istanza di liquidazione deve essere presentata entro i 100 giorni dal deposito della consulenza per evitare la decadenza del credito. Il Magistrato, titolare del procedimento penale, decide con decreto sulla congruità della richiesta. Tale decreto deve essere notificato alle parti processuali che possono presentare opposizione nel termine di giorni trenta dalla notifica. Trascorso il suddetto termine, l’ufficio Spese di Giustizia provvederà alla richiesta della fattura, alla determinazione delle ritenute erariali, alla registrazione su SIAMM ed alla trasmissione all’ufficio del Funzionario Delegato per l’effettivo pagamento mediante l’emissione di ordinativi secondari per il trasferimento di fondi dal conto di Tesoreria della Banca d’Italia al beneficiario.
Nel febbraio dell’anno successivo verrà rilasciata al professionista la ricevuta della ritenuta erariale effettuata dal Tribunale per i compensi erogati. |
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NORME | Artt. 49, 50, 51, 52, 53, 74, 75, 76, 79, 102, 131, 168, 170, 177, 178, 186 del DPR 115/2002. |
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